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Caso Cappato: una sentenza storica, nel segno della libertà di autodeterminazione del paziente

La Corte Costituzionale è intervenuta su un caso che ha diviso l’Italia, prospettando una soluzione giuridicamente equilibrata e degna di una democrazia laica, in attesa che sul delicatissimo tema del “fine vita” si pronunci il Parlamento, portavoce per eccellenza della volontà popolare. Tristemente nota è la storia di Dj Fabo che, tetraplegico e cieco in seguito ad un gravissimo incidente, ha maturato, liberamente e nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, la decisione di porre termine alla propria esistenza. Il suo appello è stato accolto da Marco Cappato, esponente dell’Associazione Luca Coscioni, in seguito autodenunciatosi per averlo accompagnato in Svizzera, dove la pratica del suicidio assistito è legale, e finito così sotto processo con l’accusa di aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 580 del codice penale. Come da comunicato stampa del 25 settembre 2019, che anticipa il deposito della sentenza, “la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente (…)”. Dunque la chiave di volta è proprio il consenso informato, nell’ottica di privilegiare la volontà ultima del paziente, se ed in quanto formatasi in modo libero e consapevole. Peraltro nella medesima direzione militano già le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), introdotte con legge n. 219 del 2 dicembre 2017 (in vigore dal 31 gennaio 2018): si tratta di indicazioni che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può fornire in previsione di una sua eventuale e futura incapacità di autodeterminarsi, esprimendo anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.