Trasporto aereo: se il volo è deviato in aeroporto vicino, la compagnia è tenuta ad offrire supporto al passeggero
Come noto, la pandemia ha messo a dura prova, tra gli altri, il settore dei viaggi e del trasporto aereo in particolare.
Con l’arrivo dell’estate e l’avanzamento della campagna di vaccinazione si confida, però, in un progressivo allentamento dei limiti di circolazione insieme alla speranza di tornare a progettare e godere vacanze in Italia e non solo.
Ecco allora ecco che diventa interessante nonché utile una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenza 22 aprile 2021 - Causa C-826/19) con la quale i Giudici sovranazionali hanno chiarito la portata applicativa del regolamento n. 261/2004 incidente sulle regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
La vicenda è la seguente: un passeggero aveva effettuato una prenotazione per un viaggio in due tratte e l’arrivo nella destinazione finale era stato pregiudicato da cattive condizioni meteorologiche, pertanto l’atterraggio avveniva con un’ora di ritardo e presso un aeroporto compreso nella stessa città, ma diverso da quello indicato nel biglietto.
Rivoltosi ai Giudici del proprio Paese, il passeggero si vedeva negare l’indennizzo perché il ritardo era stato inferiore a 3 ore e il volo non era stato annullato ma solo dirottato in altro aeroporto sito nelle vicinanze.
Il passeggero non demordeva e ricorreva in appello contro il provvedimento: a quel punto, i Giudici dell’Appello sospendevano il procedimento per avere chiarimenti dalla Corte Europea sulla corretta interpretazione del predetto regolamento ed in particolare sull’art. 8 par. 3 che, per l’appunto, si occupa del diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo allorquando la meta di destinazione sia servita da più aeroporti.
Ebbene, chiarisce la Corte Europea che il fine ultimo della norma è quello di scongiurare il rischio di disagi al passeggero, limitando il ricorso alla cancellazione del volo come ultima spiaggia.
Pertanto l’obiettivo prefissato non è il risarcimento cioè la compensazione economica, quanto piuttosto la possibilità di evitare la cancellazione del volo dando modo al vettore aereo di adoperarsi per raggiungere la meta stabilita con voli alternativi.
Ciò fermo restando che, in questi casi (e qui sta la nota attrattiva della pronuncia), la compagnia aerea deve farsi carico delle spese di trasferimento del passeggero dal nuovo aeroporto scelto per l’atterraggio a quello inizialmente previsto nel ticket di prenotazione o verso altra destinazione concordata con il cliente.
Quindi, ricapitolando: un volo dirottato verso un aeroporto diverso ma situato nelle strette vicinanze non è equiparabile ad un volo cancellato perché il disagio del passeggero è di assai minore entità e conseguentemente il passeggero non ha diritto a un indennizzo, a meno che il ritardo non sia superiore a tre ore, e comunque la compensazione economica va esclusa in presenza di circostanze eccezionali quali, a titolo d’esempio, condizioni meteorologiche avverse, rischi per la sicurezza, casi di instabilità politica, scioperi che incidano sull’attività del vettore aereo.
Tuttavia, il vettore ha l’obbligo di offrire di propria iniziativa un immediato sostegno al cliente con la presa in carico delle predette spese di trasferimento tanto che, se non si attiva spontaneamente in tal senso, il passeggero avrà diritto non a un indennizzo ma, almeno, al rimborso di tali costi aggiuntivi e imprevisti.