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Protesto sull'assegno: come ottenerne la cancellazione attraverso l’istanza di riabilitazione

Hai subito un protesto? Sappi che, a determinate condizioni, puoi chiedere la riabilitazione e ristabilire, così, la tua reputazione economico – finanziaria. Occorre infatti considerare che il protesto, una volta dichiarato, viene iscritto in un Registro Informatico tenuto presso le Camere di Commercio e liberamente consultabile, a tutela della pubblica fede. Inoltre chiunque emetta un assegno senza copertura e non regolarizzi il pagamento è segnalato nella Centrale di Allarme Interbancaria: non è, insomma, quello che si dice “un ottimo biglietto da visita” per gli Istituti di Credito.
Tuttavia, il modo di riscattarsi c’è, ed è contemplato dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 che, all’art. 17, disciplina l’istituto della riabilitazione civile, cui può accedere il debitore che abbia adempiuto all’obbligazione indicata nel titolo protestato e non abbia subito ulteriori protesti.
Il procedimento di riabilitazione deve essere introdotto presso il Tribunale territorialmente competente, individuato in relazione al luogo di residenza o della sede legale del soggetto protestato. Si tratta, in pratica, di un’istanza diretta al Presidente del Tribunale, che va depositata trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto sollevato, allegando la seguente documentazione:
  1. il titolo (l’assegno) in originale con il verbale di protesto;
  2. la dichiarazione liberatoria (quietanza) del creditore, attestante l’avvenuto pagamento del titolo protestato, con firma autentica;
  3. la visura a livello nazionale, in originale, attestante che nell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’ultimo protesto non sono stati levati ulteriori protesti.
Se l’istanza viene accolta, il Presidente del Tribunale emette decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal Registro Informatico Nazionale dei protesti.
Sarà poi onere dell’interessato, una volta ottenuto il provvedimento a sé favorevole, depositarne copia autentica presso la Camera di Commercio e chiedere che quest’ultima proceda alla cancellazione definitiva.
Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera come mai avvenuto e non ne rimane traccia.
Nel caso in cui il Tribunale respinga la domanda di riabilitazione, l’interessato può impugnare il diniego avanti alla Corte di Appello, che deciderà in camera di consiglio.
Si tenga comunque presente che il protesto decade automaticamente, e quindi è cancellato, decorsi cinque anni dalla data della sua pubblicazione.